Riduzioni sulla tassa automobilistica per i veicoli a GPL e Metano
È prevista la riduzione a 1/4 del tributo dovuto per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l’alimentazione del motore con GPL o metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE e autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo azionati con motore elettrico per periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dal DPR 39/53.
Fatto salvo quanto sopra stabilito per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall’origine dal costruttore, o a seguito di istallazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espresso in KW per il valore annuo pari ad Euro 2,84 ed il valore annuo espresso in CV pari ad Euro 2,09 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).
Documenti : http://servizi.regione.lazio.it/servizi.regione.lazio.it/tributi/TA/LAZIO%20A4.pdf
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